home diesse recale 
 
 LEGGI E SENTENZE
 
 

 
il Palazzo della Consulta
firma la petizione

rassegna stampa

rassegna stampa

 

UN'ANTENNA A RECALE

ELETTROSMOG

GASPARRI ADDIO

ANTENNE D'ITALIA

 
 

torna a inizio
pagina

HOME

   
 

torna a inizio
pagina

HOME

   

UN'ANTENNA A RECALE | ELETTROSMOG | GASPARRI ADDIO  | ANTENNE D'ITALIA

 

 

GASPARRI ADDIO

La Corte Costituzionale boccia il decreto salvantenne

sentenza n. 303 - 1 ottobre 2003

 

Rispetto alle competenze stabilite nella normativa antecedente, il decreto cd. Gasparri riservava alle Regioni e ai Comuni solamente la facoltà di porre eccezioni in sede di apposita conferenza di servizi. L'articolo 3, comma 2 (Infrastrutture di Telecomunicazione) del Decreto Gasparri creava una deroga assoluta rispetto agli strumenti urbanistici di competenza regionale e comunale in contrasto con quanto stabilito dall'art. 117 della Costituzione.


Secondo la Corte Costituzionale “non può negarsi che la disciplina delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche, che si assume in contrasto con la legge di delega n. 443 del 2001, comprima le attribuzioni regionali sotto più profili. Il più evidente tra essi emerge dalla lettura dell'art. 3, comma 2, secondo il quale tali infrastrutture sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento.” (sent. cit. § 35)
Pertanto, alla luce di tale sentenza, nonché ai sensi della legge quadro n. 36/2001, tutte le leggi regionali e i relativi regolamenti comunali in contrasto con l'entrata in vigore del Decreto Gasparri sono pienamente in vigore.

 

Il ministro Gasparri - forse preoccupato dei danni che potrebbero chiedergli le società che hanno installato antenne sulla base di un decreto illegittimo - ha detto che le norme annullate dalla Corte sarebbero “state sostituite dal nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche”
Ciò dimostra solo che non è riuscito ad arrivare in fondo alla sentenza, visto che a pag. 104 si legge “Nella specie l'eccesso di delega è evidente, a nulla rilevando, in questo giudizio, la sopravvenuta entrata in vigore del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, che riguarda in parte la stessa materia”

scaricascarica il testo completo (formato Word - 319 kb)

 

ALTRE SENTENZE SIGNIFICATIVE:

 

TAR Puglia - sezione di Lecce, 6 febbraio 2002

scarica il documento scarica la sentenza (formato Word - 106 kb)

 

TAR Bologna, 10 giugno 2003

scarica il documento scarica la sentenza (formato Word - 33 kb)

 

TAR Veneto, ordinanza 24 luglio 2003 n. 411

scarica il documentoscarica l'ordinanza (formato Word - 36 kb)

 

 

UNO SGUARDO ALLA NORMATIVA VIGENTE SULLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

IN NOME DELLA LEGGE

 

legge 22 febbraio 2001, n. 36:
"Legge Quadro sulla protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz"
Nella legge (art. 3), con riferimento ai valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico vengono individuate tre diverse tipologie di valori:

  • limite di esposizione, cioè il valore per la tutela della salute della popolazione dagli effetti acuti;
  • valore di attenzione, cioè il valore che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate, ai fini della protezione della popolazione da possibili effetti a lungo termine (tra i quali eventuali patologie tumorali)
  • obiettivi di qualità, intesi come i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla leggi regionali, nonché i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, come definiti dallo Stato.

scaricascarica il testo completo (formato Word - 59 kb)

 

Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n.198: Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. (GU n. 215 del 13-9-2002)

Abrogato con sentenza della Corte Costituzionale 1 ottobre 2003 n. 303


È il cosiddetto “decreto Gasparri” o “salvantenne” perché ha consentito di derogare ogni normativa, comprese quelle di tutela ambientale o di pianificazione urbanistica, e di installare antenne ovunque, con una semplice dichiarazione, togliendo di fatto agli Enti locali ogni possibilità di intervento. Già messo in discussione da alcune sentenze amministrative (TAR Veneto, 24/7/03 n. 411 - TAR Puglia-Lecce, 10/1/03 n. 38) la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega.

scaricascarica il testo completo (formato Word - 46 kb)

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 - Limiti di esposizione della popolazione a campi elettromagnetici con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (GU n. 199 del 28-8-2003)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 - Limiti di esposizione della popolazione a campi magnetici dalla frequenza di rete - 50 Hz - generati da elettrodotti (GU n. 200 del 29-8-2003)

Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259: Codice delle comunicazioni elettroniche. (GU n. 214 del 15-9-2003- Suppl. Ordinario n.150

 

Regione Campania - Legge Regionale 24.11.2001 n. 14
Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni.


La norma fissava limiti per le emissioni elettromagnetiche e per la localizzazione degli impianti, oltre a stabilire sanzioni per le imprese che non si adeguavano ai nuovi valori. La legge, impugnata dalla Presidenza del Consiglio, è stata dichiarata illegittima dalla Consulta laddove individua limiti più rigorosi di quelli posti dalla legge quadro, mentre resta confermata la competenza regionale nel definire i criteri per una corretta localizzazione degli impianti sia in rapporto ai criteri urbanistici e paesaggistici che rispetto alle aree sensibili (ospedali, scuole, centri abitati)

scaricascarica il testo completo (formato Word - 52 kb)

 

Comune di Recale ...
TUTTI I CITTADINI DEVONO POTER CONTRIBUIRE A RIEMPIRE QUESTO SPAZIO VUOTO CON LE LORO IDEE, LE LORO PROPOSTE, LA LORO PARTECIPAZIONE