GASPARRI ADDIO
La Corte Costituzionale boccia il
decreto salvantenne
sentenza n. 303 - 1 ottobre 2003
Rispetto alle competenze stabilite nella
normativa antecedente, il decreto cd. Gasparri riservava alle
Regioni e ai Comuni solamente la facoltà di porre eccezioni
in sede di apposita conferenza di servizi. L'articolo 3, comma
2 (Infrastrutture di Telecomunicazione) del Decreto Gasparri
creava una deroga assoluta rispetto agli strumenti urbanistici
di competenza regionale e comunale in contrasto con quanto stabilito
dall'art. 117 della Costituzione.
Secondo la Corte Costituzionale “non può negarsi
che la disciplina delle infrastrutture di telecomunicazioni
strategiche, che si assume in contrasto con la legge di delega
n. 443 del 2001, comprima le attribuzioni regionali sotto più
profili. Il più evidente tra essi emerge dalla lettura
dell'art. 3, comma 2, secondo il quale tali infrastrutture sono
compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili
in ogni parte del territorio comunale anche in deroga agli strumenti
urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento.”
(sent. cit. § 35)
Pertanto, alla luce di tale sentenza, nonché ai sensi
della legge quadro n. 36/2001, tutte le leggi regionali e i
relativi regolamenti comunali in contrasto con l'entrata in
vigore del Decreto Gasparri sono pienamente in vigore.
Il ministro Gasparri - forse preoccupato
dei danni che potrebbero chiedergli le società che hanno
installato antenne sulla base di un decreto illegittimo - ha
detto che le norme annullate dalla Corte sarebbero “state
sostituite dal nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche”
Ciò dimostra solo che non è riuscito ad arrivare
in fondo alla sentenza, visto che a pag. 104 si legge “Nella
specie l'eccesso di delega è evidente, a nulla rilevando,
in questo giudizio, la sopravvenuta entrata in vigore del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle
comunicazioni elettroniche, che riguarda in parte la stessa
materia”
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ALTRE SENTENZE SIGNIFICATIVE:
TAR Puglia - sezione di Lecce, 6 febbraio
2002
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TAR Bologna, 10 giugno 2003
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TAR Veneto, ordinanza 24 luglio 2003 n. 411
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UNO SGUARDO ALLA NORMATIVA VIGENTE SULLE
EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE
IN NOME DELLA LEGGE
legge 22 febbraio 2001, n. 36:
"Legge Quadro sulla protezione della popolazione dalle
esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz"
Nella legge (art. 3), con riferimento ai valori di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico vengono individuate tre diverse
tipologie di valori:
-
limite di esposizione,
cioè il valore per la tutela della salute della popolazione
dagli effetti acuti;
-
valore di attenzione, cioè
il valore che non deve essere superato negli ambienti abitativi,
scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate, ai
fini della protezione della popolazione da possibili effetti
a lungo termine (tra i quali eventuali patologie tumorali)
-
obiettivi di qualità,
intesi come i criteri localizzativi, gli standard urbanistici,
le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori
tecnologie disponibili, indicati dalla leggi regionali, nonché
i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,
come definiti dallo Stato.
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Decreto Legislativo 4 settembre 2002,
n.198: Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione
delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la
modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo
1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. (GU n. 215
del 13-9-2002)
Abrogato con sentenza della Corte Costituzionale
1 ottobre 2003 n. 303
È il cosiddetto “decreto Gasparri” o “salvantenne”
perché ha consentito di derogare ogni normativa, comprese
quelle di tutela ambientale o di pianificazione urbanistica,
e di installare antenne ovunque, con una semplice dichiarazione,
togliendo di fatto agli Enti locali ogni possibilità
di intervento. Già messo in discussione da alcune sentenze
amministrative (TAR Veneto, 24/7/03 n. 411 - TAR Puglia-Lecce,
10/1/03 n. 38) la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale per eccesso di delega.
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Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 luglio 2003 - Limiti di esposizione
della popolazione a campi elettromagnetici con frequenze comprese
tra 100 kHz e 300 GHz (GU n. 199 del 28-8-2003)
Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 luglio 2003 - Limiti di esposizione
della popolazione a campi magnetici dalla frequenza di rete
- 50 Hz - generati da elettrodotti (GU n. 200 del 29-8-2003)
Decreto Legislativo 1 agosto 2003,
n. 259: Codice delle comunicazioni elettroniche.
(GU n. 214 del 15-9-2003- Suppl. Ordinario n.150
Regione Campania - Legge
Regionale 24.11.2001 n. 14
Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione
a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni.
La norma fissava limiti per le emissioni elettromagnetiche e
per la localizzazione degli impianti, oltre a stabilire sanzioni
per le imprese che non si adeguavano ai nuovi valori. La legge,
impugnata dalla Presidenza del Consiglio, è stata dichiarata
illegittima dalla Consulta laddove individua limiti più
rigorosi di quelli posti dalla legge quadro, mentre resta confermata
la competenza regionale nel definire i criteri per una corretta
localizzazione degli impianti sia in rapporto ai criteri urbanistici
e paesaggistici che rispetto alle aree sensibili (ospedali,
scuole, centri abitati)
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Comune di Recale ...
TUTTI I CITTADINI DEVONO POTER CONTRIBUIRE
A RIEMPIRE QUESTO SPAZIO VUOTO CON LE LORO IDEE, LE LORO PROPOSTE,
LA LORO PARTECIPAZIONE
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